Ultima modifica: 12 Giugno 2020
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N. 148 Comunicazione per i lavoratori c.d. “fragili”

Ministero dell’Istruzione Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC) Via Unità d’Italia 9 – 23851 Galbiate (LC) Tel. 0341/24.14.242/3  Fax: 0341/54.14.63 – C.F. 83005800137 E-mail: lcic82000e@istruzione.it – lcic82000e@pec.istruzione.it Sito istituzionale: www.icsgalbiate.edu.it     Comunicazione n. 148                                             »

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Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3  Fax: 0341/54.14.63 – C.F. 83005800137
E-mail: lcic82000e@istruzione.it lcic82000e@pec.istruzione.it
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Comunicazione n. 148                                                                                                                Galbiate, 12.06.2020

 

– Al personale dipendente dell’I.C di Galbiate

– E pc. Al DSGA

– Sito

Oggetto: comunicazione per i lavoratori c.d. “fragili”

 

Si comunica che con il D.L 17/03/2020 N. 18, articolo 26, com­ma 2 e successiva modifica con  D.L 19/05/2020 N. 34 articolo 74, fino al 31 luglio 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del citato decreto. Tale periodo è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

La disposizione di legge permette ai lavoratori “fragili” di astenersi dal servizio, con un trattamento economico e giuridico equiparato a quello per ricovero ospedaliero. L’astensione dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero, e non dà quindi luogo a decurtazioni in busta paga. Né l’assenza è computata ai fini del comporto, il termine cioè di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia prolungata.

Si invitano inoltre  i lavoratori che rientrino o ritengano di rientrare nelle categorie di soggetti individuata dall’art.3 comma 1 lettera b del DPCM 8 Marzo 2020 “persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità …” e successivamente definita dal Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, pubblicato in data 9 aprile 2020 dal Comitato Tecnico Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, e in ultimo dalla C.M. Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria prot. 4915 del 29 aprile 2020, dove viene fatto esplicito riferimento a soggetti con età avanzata e alla “eventuale sussistenza di patologie (a solo titolo esemplificativo, malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche)” ad inoltrare al Dirigente Scolastico formale richiesta di visita medica straordinaria, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, Art. 41 – Comma 2, lettera c), premunendosi di specifica certificazione rilasciata dal proprio medico curante (MMG) o specialista, attestante la sussistenza delle summenzionate condizioni patologiche, determinanti la condizione di “fragilità”, da trasmettere esclusivamente al Medico Competente (in ottemperanza delle leggi sulla privacy), a supporto della valutazione da parte dello stesso, per l’adozione di specifiche misure di prevenzione (idoneità con prescrizioni) o l’eventuale esonero dall’attività lavorativa (“non idoneità temporanea”).

Il Dirigente Scolastico provvederà a trasmettere la richiesta del lavoratore al Medico Competente, a concordare con lo stesso un appuntamento per la visita medica ed a comunicarlo all’interessato.

I lavoratori faranno pervenire, a mezzo e-mail, l’idonea documentazione medica in loro possesso, così da consentire al Medico Competente di valutare se il proprio stato di salute rappresenti una condizione da tutelare con maggiore attenzione e necessiti, dunque, di misure di prevenzione aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente già messe in atto per tutto il personale della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gloria D’Arpino

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

 




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