Ultima modifica: 30 Agosto 2021
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N. 101 Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola

Informazioni

stemma repubblica

Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Statale di Galbiate (LC)
Via Unità d’Italia 9 – 23851 Galbiate (LC)
Tel. 0341/24.14.242/3  Fax: 0341/54.14.63 – C.F. 83005800137
E-mail: lcic82000e@istruzione.it lcic82000e@pec.istruzione.it
Sito istituzionale: www.icsgalbiate.edu.it  

 

Circolare n. 101                                                                                             Galbiate, 30.08.2021

 

 

– A tutto il personale scolastico dell’I.C. di Galbiate

– Al DSGA

– Sito

 

 

Oggetto: Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111 – Green pass obbligatorio per il personale della scuola

 

Con la presente comunicazione si forniscono indicazioni sulle modalità applicative della normativa in oggetto. Tali indicazioni potranno essere successivamente modificate o integrate a seguito di eventuali chiarimenti da parte del Ministero o di interventi normativi.

  • È confermato che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 per accedere in istituto tutto il personale scolastico, docente e non docente, dovrà possedere ed è tenuto ad esibire la “Certificazione Verde Covid-19”, meglio nota come green pass.
  • La Certificazione Verde Covid-19 non è richiesta per le attività programmate in modalità online.
  • Il personale tenuto alla presa di servizio e tutti coloro impegnati in attività in presenza, pertanto, dovranno essere muniti di green pass.
  • I soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute dovranno far pervenire tempestivamente alla segreteria l’apposita documentazione, prevista in formato cartaceo fino al 30/9/2021.
  • La procedura di controllo avverrà tramite l’app “Verifica C19”. Agli incaricati del controllo dovrà essere mostrata la Certificazione Verde Covid-19 in formato digitale (PDF scaricato dal sito https://www.dgc.gov.it/web/, app IO, app Immuni) o cartaceo. Per velocizzare la procedura di controllo ed evitare ritardi e possibili assembramenti, si prega di presentarsi già con la certificazione pronta ad essere esibita e verificata, tenendo anche conto del tempo necessario per la verifica.
  • Il personale addetto annoterà su apposito registro giornaliero i seguenti dati: cognome e nome, ora della verifica.
  • Gli incaricati possono richiedere l’esibizione di un documento di identità.
  • Non devono essere consegnate agli addetti al controllo o inviate alla mail istituzionale copie cartacee o digitali del green pass o di documenti di identità.
  • Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra o l’eventuale esito negativo del controllo comportano l’impossibilità di accedere agli edifici scolastici. L’assenza è considerata ingiustificata, con conseguente immediata segnalazione alla RTS per detrazione dell’importo corrispondente alla giornata di stipendio e irrogazione della sanzione amministrativa da €400 a €1000. A decorrere dal quinto giorno di assenza di questo tipo, il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Si riporta una tabella con le possibili posizioni del personale scolastico rispetto all’obbligo di possesso della Certificazione Verde.

 

Vaccinato

(una dose da almeno 15 giorni o ciclo completo)

Certificazione Verde automatica

(durata nove mesi da completamento ciclo vaccinale)

Può lavorare – ha il green pass
Guarito da Covid-19 Certificazione Verde automatica

(durata sei mesi da avvenuta negativizzazione)

Può lavorare – ha il green pass
Esentato dalla vaccinazione Certificazione di esenzione

(fino al 30 settembre cartacea; poi dovrebbe essere digitalizzata)

Può lavorare (non necessita di tampone periodico) – NON deve esibire green pass
Personale che non rientra nelle prime tre categorie Certificazione Verde dietro effettuazione di tampone

(durata 48 ore)

Può lavorare, ma deve continuare a effettuare il tampone periodicamente per garantirsi il rinnovo della certificazione verde
Assenza di Certificazione Verde per mancata effettuazione di tampone negativo nelle ultime 48 ore Non può lavorare ed è sottoposto ai provvedimenti previsti dal Decreto Legge n. 111/2021 (assenza ingiustificata; sospensione dal lavoro a partire dal quinto giorno; sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro).

 

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gloria D’Arpino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93

                                                                 

                                                                         




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