Ultima modifica: 6 Febbraio 2022
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N. 102 Aggiornamenti relativi al DL 4 febbraio 2022 n. 5

Comunicazioni

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Circolare n. 102                                                                                             Galbiate, 05.02.2022

 

– A tutte le famiglie degli alunni dell’I.C. di Galbiate
– A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. di Galbiate
– Al DSGA
– Atti
– Sito

 

Oggetto: Aggiornamenti relativi al DL 4 febbraio 2022 n. 5 e alla Circolare del Ministero della Salute 0009498-04/02/2022-DGPRE-DGPRE-Pdisposizioni transitorie

 

L’art.6 del DL n. 5 del 4 febbraio 2022 recita: “l’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo.

Tanto premesso, la durata di cinque giorni della quarantena per contatto stretto prevista in ambito scolastico dal decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5 e disciplinata in termini generali dalla circolare del Ministero della salute del 4 febbraio 2022, si applica anche a coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, ossia alla data del 5 febbraio 2022, siano già sottoposti a tale misura senza che questa sia ancora cessata ovvero che si trovino in quarantena da almeno cinque giorni. Resta fermo, in ogni caso, che la cessazione della misura è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di detto periodo.

Pertanto, le misure già disposte dalla scuola ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma, fermo restando la valutazione specifica di casi particolari che rientrano nel nuovo assetto di regole.

Nel dettaglio:

  1. per coloro che sono già stati posti in quarantena in base a precedenti indicazioni confermate dal decreto del 04/02/2022 (es. a seguito di due casi nella scuola secondaria), la quarantena si ritiene conclusa trascorsi 5 giorni dall’ultimo contatto e il rientro a scuola è subordinato all’esito negativo di un test antigenico o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo;
  2. coloro che sono già stati posti in quarantena in base alle precedenti indicazioni superate alla luce del decreto del 04/02/2022 (es. due casi nella primaria, o un caso nel nido/infanzia), possono interrompere la quarantena/auto-sorveglianza con l’obbligo di indossare FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo. Sono esentati dall’obbligo di indossare le FFP2 i bambini di età inferiore 6 anni;
  3. coloro che sono tuttora in sorveglianza con testing (primarie) possono frequentare da subito e non è necessario esibire/richiedere il tampone. L’attività di testing è da intendersi sospesa.

Si precisa che l’ATS Brianza non emetterà provvedimenti di revoca essendo il decreto legge attuativo; le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni fatta salva la loro autonomia organizzativa.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gloria D’Arpino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

                                                               




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